Glossario

PIR (Piani individuali di risparmio)

L’acronimo Pir indica i Piani individuali di risparmio a lungo termine introdotti con la legge n. 232 dell’11 dicembre 2016, la cosiddetta legge di bilancio 2017. Si tratta di “contenitori fiscali” (fondi, gestioni patrimoniali, contratti di assicurazione o depositi titoli) che possono avere in portafoglio azioni, obbligazioni, quote di fondi, ecc., rispettando però determinati vincoli di investimento.

Si parla di “contenitori fiscali” perché prevedono l’esenzione della tassazione dei redditi, qualificabili come “di capitale” o “diversi” di natura finanziaria derivanti dagli investimenti in essi. I destinatari sono le persone fisiche e non possono avere più di un Piano.

I vincoli
Esistono due tipi di vincoli per beneficiare dell’agevolazione fiscale: uno è relativo alla composizione del patrimonio; l’altro al periodo di detenzione. Con riferimento al primo, almeno il 70% del patrimonio deve essere investito in strumenti finanziari emessi da imprese residenti in Italia, o nell’Unione europea o aderenti all’Accordo dello Spazio economico europeo (Asee) e con stabile organizzazione nel nostro Paese. Di questo 70%, almeno il 30% deve essere allocata in titoli diversi da quelli del paniere dell’indice Ftse Mib, composto prevalentemente da blue chip. E’ previsto inoltre, un limite alla concentrazione: non più del 10% può essere destinato a strumenti di uno stesso emittente o a depositi.

Con riferimento al vincolo di detenzione, i Pir devono essere tenuti per almeno cinque anni. In sostanza, si vuole evitare l’uso speculativo di questi strumenti e permettere alle imprese di beneficiare delle risorse ottenute per un periodo medio-lungo. Il mancato rispetto di questo obbligo, fa decadere il beneficio fiscale.

Infine, non è possibile investire più di 30 mila euro ogni anno nei Pir, entro un tetto massimo di 150 mila euro.

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